Statuto della Società del Quartetto di Milano

Nuovo testo di statuto deliberato dall’assemblea dei Soci il 14 giugno 2018 approvato dalla Regione Lombardia con decreto numero n. 185 del 5 dicembre 2018.

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l’associazione SOCIETÀ DEL QUARTETTO DI MILANO.
È consentito l’uso della denominazione abbreviata “SOCIETÀ DEL QUARTETTO”.

ART. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Milano, attualmente in via Durini n. 24.
Il trasferimento della sede nell’ambito del Comune di Milano è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica di statuto.

ART. 3 – SCOPO

L’Associazione ha per scopo di promuovere, incoraggiare e diffondere la conoscenza della musica classica, organizzando concerti e altre iniziative atte a tal fine, destinate prioritariamente ai Soci, previo eventuale versamento di corrispettivo specifico secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, ed aperte al pubblico.
I concerti e le altre iniziative possono essere organizzati dall’Associazione direttamente o in collaborazione con altri enti, persone ed istituzioni, pubblici e privati.
Ai fini della realizzazione del suo scopo, l’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
L’Associazione non ha fini di lucro.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
L’Associazione esaurisce le sue finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 4 – DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 – FONDO COMUNE

Il fondo comune per lo svolgimento dell’attività è costituito inizialmente dal patrimonio netto risultante dall’atto di fusione della Associazione con incorporazione della Associazione “I Concerti del Quartetto”.
Il fondo comune potrà essere incrementato dai contributi associativi, dagli altri contributi versati, anche a titolo di liberalità, all’Associazione, dai proventi dell’attività dell’Associazione e dagli avanzi di gestione.
Spetta al Consiglio Direttivo di decidere gli eventuali investimenti del fondo comune.

ART. 6 – SOCI

6.1. I Soci dell’Associazione si dividono in:
a) Soci Ordinari: sono le persone e gli enti che aderiscono all’Associazione versando la quota associativa annuale (o pluriennale, ove ne sia fatta previsione alternativa dal Consiglio Direttivo) periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo anche con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
b) Soci Giovani: sono le persone, di età compresa fra il limite minimo e il massimo determinati periodicamente dal Consiglio Direttivo, che aderiscono all’Associazione versando la quota associativa annuale periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo anche con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
c) Soci Sostenitori: sono le persone e gli enti che contribuiscono all’attività dell’Associazione, ovvero a suoi singoli progetti, versando una particolare quota associativa annuale (o pluriennale, ove ne sia fatta previsione alternativa dal Consiglio Direttivo) periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo anche con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
d) Soci Vitalizi: sono le persone e gli enti che aderiscono all’Associazione versando la quota associativa una tantum periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.
e) Soci d’Onore: sono le persone o gli enti ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualità, anche senza versamento di contributo associativo, per il contributo personale, di opera o di prestigio, dato all’Associazione.
f) Soci Benemeriti: sono le persone o gli enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all’Associazione con liberalità od attività personale.
I Soci benemeriti e d’onore possono essere altresì Soci Ordinari, Sostenitori o Vitalizi.
I Soci hanno uguali diritti verso l’Associazione, indipendentemente dalle categorie cui appartengono.
I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dall’Associazione.
6.2. L’adesione dei Soci Ordinari, Giovani e Sostenitori ha effetto dopo la sua accettazione, insindacabile, da parte del Consiglio.
6.3. Si perde la qualità di Socio:
a) per decesso;
b) per aver mancato al pagamento della quota associativa dopo l’invito espresso del Consiglio comunicato con lettera spedita tramite servizio postale o agenzia di recapito o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento per tre annualità consecutive;
c) per dimissioni comunicate con lettera spedita per raccomandata AR o fax o posta elettronica con conferma di ricevimento, che avranno effetto allo scadere dell’anno sociale in corso, purché comunicate entro il 30 settembre dell’anno stesso;
d) per esclusione deliberata dall’assemblea dei Soci in seguito ad azioni disonorevoli del Socio ovvero per altri gravi motivi.
e) I Soci Giovani perdono la qualità di Socio al termine dell’anno solare in cui hanno superato il limite massimo di età determinato dal Consiglio Direttivo.
6.4. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non può essere rivalutata. I Soci non hanno, neppure dal momento in cui non fanno più parte dell’Associazione, alcun diritto sui beni dell’Associazione.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) i Revisori dei Conti.

ART. 8 – ASSEMBLEA

8.1. L’assemblea è costituita dai Soci di tutte le categorie di cui all’art. 6.
I Soci Ordinari, Giovani (purché maggiorenni) e Sostenitori possono intervenire in assemblea solo se in regola col versamento della quota associativa annuale.
Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, conferendogli delega scritta.
Nessuno potrà rappresentare per procura più di tre Soci.
8.2. L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria, che deve riunirsi almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, delibera sul rendiconto economico e finanziario dell’esercizio, sulla nomina dei Consiglieri, sulla nomina dei Revisori dei Conti e sui regolamenti dell’Associazione proposti dal Consiglio Direttivo e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla devoluzione del patrimonio.
8.3. L’assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque quando ne sia fatta richiesta, con indicazione dell’ordine del giorno proposto, da almeno un decimo dei Soci.
La convocazione è fatta con avviso spedito per posta, o tramite agenzia di recapito, o per fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea ovvero pubblicato sul giornale dell’Associazione spedito ai Soci nel predetto termine.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un’ora dopo.
8.4. L’assemblea ordinaria e, salvo quanto previsto nell’ultimo comma di questo articolo, straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di parteciparvi; in seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Le delibere sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, salvo quanto appresso; per le modifiche dello statuto, in deroga all’art. 21, 2° comma c.c., le deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti; la deliberazione di scioglimento dell’associazione è presa col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
8.5. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano nella carica.
Il presidente dell’assemblea designa il segretario dell’assemblea, che nel caso di assemblea straordinaria, è un notaio.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo di sei, nove, dodici o quindici Soci, in regola col versamento della quota associativa e maggiorenni, nominati dall’assemblea, che ne determinerà il numero.
I Consiglieri sono nominati per un periodo di tre anni (salvo quanto previsto al successivo art. 9.2), restano in carica sino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e possono essere rieletti.
Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno.
In caso di elezioni generali, i Consiglieri sono nominati per un terzo per un anno, per un terzo per due anni e per un terzo per tre anni, e le rispettive scadenze sono determinate a sorteggio.
9.2. I Consiglieri cessati nel corso dell’incarico possono essere sostituiti con delibera di cooptazione del Consiglio Direttivo; i Consiglieri cooptati durano in carica sino alla successiva assemblea, che provvede alla relativa conferma o sostituzione per il restante periodo di carica del Consigliere cessato.
9.3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre consecutive riunioni consiliari decadono dall’incarico.
Il venir meno della qualità di Socio dell’Associazione determina la decadenza da Consigliere.
9.4. L’incarico di Consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività ulteriori svolte.

ART. 10 – POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione senza eccezione di sorta per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 3 e per ogni attività patrimoniale e finanziaria.
Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, nomina il Presidente ed il Vice Presidente e può nominare un segretario.
Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Non possono formare oggetto di delega i poteri di ammettere i Soci, di determinare le quote associative, di formare i regolamenti dell’attività dell’associazione e il rendiconto di esercizio o di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.
Il Consiglio può nominare comitati d’onore e può istituire comitati consultivi, commissioni organizzatrici o di studio, stabilendone funzioni ed attribuzioni, e può attribuire con adeguata motivazione, ai Presidenti che abbiano cessato l’incarico, la qualifica di Presidente “Emerito”, a vita col diritto, ma non l’obbligo, di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza essere considerati ai fini della validità della costituzione delle riunioni e senza diritto di voto.

ART. 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri con indicazione dell’ordine del giorno proposto.
La convocazione è fatta con lettera contenente l’ordine del giorno spedita, anche per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso ne sia ritenuta l’urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno il giorno prima.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, o in mancanza, da altro consigliere designato dal Consiglio.
La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire anche in audio o videoconferenza o altro mezzo di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.
Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la rappresentanza e la firma dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori e mandatari negoziali e alle liti.

ART. 13 – I REVISORI DEI CONTI

L’assemblea nomina, scegliendolo fra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, come previsto dall’art. 2397 c.c., ovvero fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320, il Revisore dei Conti, che in qualsiasi momento ha accesso agli atti amministrativi dell’associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto dell’esercizio prima che sia sottoposto all’assemblea e può assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
Il Revisore dei Conti è nominato per un periodo di tre anni, resta in carica sino alla assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e può essere rieletto.
L’assemblea può anche nominare, quale Revisore dei Conti, un Collegio composto da due o tre membri.

ART. 14 – ESERCIZIO E RENDICONTO

L’esercizio dell’associazione inizia il primo gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio redige il rendiconto economico e finanziario annuale e lo sottopone all’approvazione dei Soci con le modalità stabilite dall’articolo 8.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE, DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, l’assemblea nomina un liquidatore e il patrimonio dell’associazione sarà devoluto, salvo diversa disposizione di legge, ad altra associazione o fondazione con finalità analoghe.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto qui non previsto, si applicano gli articoli 36 e seguenti del codice civile.